La musica nella nuova legge sul diritto di autore
IDENTIFICAZIONE |
Tipologia
materiale a stampa Tipologia specifica
spoglio Segnatura precedente
FM-2017-029
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INFO PUBBLICAZIONE |
Contenuto in (periodico)
Numero/Annata
1942, IX, n. 7 Pagina
85-89
Luogo di pubblicazione
Roma
Editore
Organo Ufficiale del Sindacato Nazionale Fascista Musicisti
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RESPONSABILITÀ |
autore
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CONTENUTO |
Abstract
Nell'ampio commento sulle novità introdotte dalla nuova legge sul diritto d'autore in campo musicale è dedicato anche uno spazio alla musica per film. L'autore chiarisce che, rispetto alla precedente norma del '25, la nuova legge non modificava «il diritto esclusivo di concedere o non concedere il permesso di registrazione della sua opera sulla pellicola cinematografica e di richiedere quindi il compenso che ad esso sembri più opportuno». Con la nuova legge l'autore delle musiche poteva esercitare il diritto, non esclusivo, di obbligare i gestori delle sale cinematografiche a «corrispondere agli autori un compenso separato da quello che costituisce il diritto di noleggio dell'opera per la sua proiezione»: un diritto che, «in linea di fatto, già era esercitato in Italia» e rappresentava «un felice compromesso» con le esigenze dei produttori, in quanto, non impediva ai musicisti di poter «stipulare contratti individuali e anche accordi economici collettivi coi produttori, cedendo a questi una quota parte di quel compenso separato». Come già sancito dalla precedente legge del '25, inoltre, la nuova legge non solo considerava il compositore delle musiche di un film come «un vero e proprio coautore dell'opera cinematografica, con tutti i benefici morali ed economici che una tale qualifica può comportare», ma estendeva il diritto alla ripartizione degli incassi anche all'adattatore di musiche preesistenti, in linea con il fatto che «non può negarsi che la musica [
] è un elemento essenziale del film realizzato e crea l'atmosfera entro la quale si svolge il racconto cinematografico».
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